Imposta di soggiorno in ville, appartamenti e alloggi

Imposta di soggiorno in ville, appartamenti e alloggi in genere – Legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modifiche - Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.G. 17 gennaio 1980, n. 1/L – D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L - Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno


Chi deve pagare?

L’imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in alloggi siti nel territorio comunale di un comune diverso da quello di loro residenza. Si considerano a scopo turistico i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro. Pertanto i soggetti non residenti a Valdaora che vi dimorano per motivi di lavoro non sono tenuti all’assolvimento dell’imposta. Tale imposta si applica a tutti i comuni della Regione Trentino-Alto Adige. Non sono soggetti all’imposta i cittadini emigrati all’estero iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).


Documenti da presentare

I proprietari e/o gli usufruttuari di alloggi siti nel territorio comunale ed ivi non residenti, qualora gli immobili siano utilizzati per temporanea dimora a scopo turistico nel corso dell’anno solare, devono presentare al Comune apposita denuncia per ciascuna unità immobiliare.


Termine

La denuncia va presentata entro l’anno solare e si presume valida anche per gli anni successivi, fino a presentazione di nuova denuncia di variazione.


Cessazione

In caso di cessazione deve essere presentata un’apposita dichiarazione.


Costo

Gli alloggio sono classificati in quattro categorie: la tariffa è il risultato di un’imposta base riferita alla categoria e un’imposta aggiuntiva, commisurata alla metratura. L’imposta è dovuta per l’intero anno e si applica indipendentemente dal numero delle persone che abbiano dimorato negli alloggi. L’imposta è riscossa direttamente dal comune con avviso di pagamento in una rata.


Imposta di soggiorno


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